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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo VIII
Art. 2569
Art. 2569 c.c.
Diritto di esclusività.
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'
articolo 2571
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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