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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 26
Art. 26 c.c.
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
amministrazione fondazione
fondazione
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