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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo XI
Art. 2635-ter
Art. 2635-ter c.c.
Pene accessorie.
La condanna per il reato di cui all'articolo
2635
, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo
32-bis
del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo
2635-bis
, secondo comma.
Ultimo aggiornamento:
03 aprile 2017
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Art. 2635-bis
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Argomenti
condannato
interdizione
persona giuridica
reato
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