Storico delle modifiche apportate all'articolo 264 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 264 c.c. (Impugnazione da parte del figlio minore.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 264 c.c. Impugnazione da parte del figlio minore.
Vigente dal: 20/09/1975 Vigente al: 06/02/2014Testo precedenteImpugnazione da parte del riconosciuto1. Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato diinterdizione,impugnare il riconoscimento.
2. Tuttavia iltribunalecon provvedimento in camera diconsiglio,su istanza del pubblico ministero o delminoreche abbiaraggiunto i sedici annidi età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.Testo modificatoImpugnazione da parte del riconosciuto1. Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
2. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale. -
Art. 264 c.c. Impugnazione da parte del figlio minore.
Vigente dal: 07/02/2014 Vigente al:Testo precedenteImpugnazione da parte delriconosciuto1. Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizioneperinfermitàdimente, impugnare il riconoscimento.giudice,
2. Tuttavia ilcon provvedimento in camera di consigliosu istanza del pubblico ministeroo del tutoreo dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlioo del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo annodietà, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.Testo modificatoImpugnazione da parte del figlio minoreL'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.