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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro V
Titolo XI
Art. 2641
Art. 2641 c.c.
Confisca.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo
240
del codice penale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 2640
Art. 2642
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Art. 240 c.p.
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Art. 2635 c.c.
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