Art. 2652 c.c. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi.
Giurisprudenza
Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.
La domanda giudiziale volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un patto di prelazione in caso di vendita di un bene immobile, in assenza di una specifica previsione normativa al riguardo, non è suscettibile di essere trascritta; il patto di prelazione, infatti, non può essere assimilato al contratto preliminare, in quanto in quest'ultimo è individuabile un'obbligazione già esistente, rispetto alla quale ha senso assicurare l'effetto di prenotazione della trascrizione, effetto che non è invece collegabile al patto di prelazione, che non prevede alcun obbligo di futuro trasferimento.
- Art. 561 c.c. -
- Art. 563 c.c. -
- Art. 2645-bis c.c. -
- Art. 2643 c.c. -
- Art. 648 c.c. -
- Art. 793 c.c. -
- Art. 524 c.c. -
- Art. 534 c.c. -
- Art. 395 c.p.c. -
- Art. 404 c.p.c. -
- Art. 2668 c.c. -
- Art. 2690 c.c. -
- Art. 7 R.D. 499/1929 -
- Art. 21 R.D. 499/1929 -
- Art. 20 L.T. -
- Art. 64-bis L.T. -
- Art. 226 disp. att. c.c. -
- Art. 231 disp. att. c.c.