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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo I
Art. 2654
Art. 2654 c.c.
Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione.
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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