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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VII
Art. 268
Art. 268 c.c.
Provvedimenti in pendenza del giudizio.
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
Ultimo aggiornamento:
19 aprile 2016
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riconoscimento figlio
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