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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo I
Art. 2684
Art. 2684 c.c.
Atti soggetti a trascrizione.
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'
articolo 2644
: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione; 2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto; 3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti; 5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 2685
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