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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo I
Art. 2686
Art. 2686 c.c.
Sentenze.
Devono essere trascritte, agli effetti dell'
articolo 2644
, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'
articolo 2684
in forza di un titolo non trascritto.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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