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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo I
Art. 2689
Art. 2689 c.c.
Usucapione.
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'
art. 2684
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 2688
Art. 2690
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