info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo II
Art. 2714
Art. 2714 c.c.
Copie di atti pubblici.
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale. La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.
Ultimo aggiornamento:
09 aprile 2017
chevron_left
Art. 2713
Art. 2715
chevron_right
Argomenti
atto pubblico
copia autentica
Articoli correlati
Art. 2716 c.c.
-
Art. 87 L.T.
-
Art. 88 L.T.
-
Art. 14 R.D. 499/1929
-
Art. 6 L.T.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 2714 c.c.
{{{testolinkato}}}