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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VII
Art. 272
Art. 272 c.c.
Dichiarazione giudiziale di maternità. (Abrogato)
[La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'articolo
269
. Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre. L'azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli è morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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