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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VII
Art. 273
Art. 273 c.c.
Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall'articolo
316
o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni. Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
interdetto
maternità
minore
paternità
tutore
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Art. 316 c.c.
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