Storico delle modifiche apportate all'articolo 2758 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 2758 c.c. ( Crediti per tributi indiretti.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 2758 c.c. Crediti per tributi indiretti.
Vigente dal: 14/09/1975 Vigente al:Testo precedenteCrediti per tributi indiretti1. I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.
2.Il privilegio, per quanto riguarda l'impostadisuccessione, non ha effetto in pregiudizio dei creditoriche hannoesercitatoildiritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.3.
Lo stessoprivilegio,subordinatamente a quello dello Stato, hanno i crediti dei comuniper l'imposta diconsumo,inconformità della legge speciale.Testo modificatoCrediti per tributi indiretti1. I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.
2. Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
3. Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.