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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo III
Art. 2791
Art. 2791 c.c.
Pegno di cosa fruttifera.
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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