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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 28
Art. 28 c.c.
Trasformazione delle fondazioni.
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'
articolo 26
non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
fondazione
trasformazione
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