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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo III
Art. 2804
Art. 2804 c.c.
Assegnazione o vendita del credito dato in pegno.
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito. Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'
articolo 2797
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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