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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo III
Art. 2822
Art. 2822 c.c.
Ipoteca su beni altrui.
Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente. Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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