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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo III
Art. 2848
Art. 2848 c.c.
Nuova iscrizione dell'ipoteca.
Nonostante il decorso del termine indicato dall'
articolo precedente
, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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