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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VII
Art. 285
Art. 285 c.c.
Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori. (Abrogato)
[Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell'
articolo precedente
. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado].
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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