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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo III
Art. 2858
Art. 2858 c.c.
Facoltà del terzo acquirente.
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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