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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo III
Art. 2865
Art. 2865 c.c.
Frutti dovuti dal terzo.
I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento. Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'
articolo 2890
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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