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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VII
Art. 287
Art. 287 c.c.
Legittimazione in base alla procura per il matrimonio. (Abrogato)
[Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante. Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli].
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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