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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo III
Art. 2882
Art. 2882 c.c.
Formalità per la cancellazione.
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore. Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli
articoli 2821
,
2835
e
2837
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 2881
Art. 2883
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Art. 2835 c.c.
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