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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo III
Art. 2886
Art. 2886 c.c.
Formalità per la cancellazione.
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata. La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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