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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 29
Art. 29 c.c.
Divieto di nuove operazioni.
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [c.c.
21
]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [c.c.
18
,
22
,
33
,
1292
,
2279
,
2449
].
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 30
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Argomenti
amministratore
estinzione persona giuridica
responsabilità personale
responsabilità solidale
scioglimento
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