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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 291
Art. 291 c.c.
Condizioni.
L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare [c.c.
87
,n. 6,
1023
]. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
adozione
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