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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo IV
Art. 2920
Art. 2920 c.c.
Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta.
Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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