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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo IV
Art. 2922
Art. 2922 c.c.
Vizi della cosa. Lesione.
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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