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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo V
Art. 2948
Art. 2948 c.c.
Prescrizione di cinque anni.
Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie ; 1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore; 2) le annualità delle pensioni alimentari ; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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