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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo V
Art. 2953
Art. 2953 c.c.
Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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