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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo V
Art. 2956
Art. 2956 c.c.
Prescrizione di tre anni.
Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [c.c.
2099
,
2955
, n. 2]; 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [c.c.
2229
,
2957
] ; 3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese [c.c.
2955
, n. 1] .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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