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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo V
Art. 2959
Art. 2959 c.c.
Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli
articoli 2954
,
2955
e
2956
ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 2958
Art. 2960
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