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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo V
Art. 2960
Art. 2960 c.c.
Delazione di giuramento.
Nei casi indicati dagli
articoli 2954
,
2955
e
2956
, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito . Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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