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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro VI
Titolo V
Art. 2968
Art. 2968 c.c.
Diritti indisponibili.
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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