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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 298
Art. 298 c.c.
Decorrenza degli effetti dell'adozione.
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione. Gli eredi dell'adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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adozione
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