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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 30
Art. 30 c.c.
Liquidazione.
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [c.c.
27
] o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [c.c.
31
; disp. att. c.c.
11
] .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 29
Art. 31
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Argomenti
estinzione persona giuridica
liquidazione
patrimonio
scioglimento
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