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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 300
Art. 300 c.c.
Diritti e doveri dell'adottato.
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
adozione
diritti e doveri
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