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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 303
Art. 303 c.c.
Cessazione della potestà dell'adottante. (Abrogato)
[Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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