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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 307
Art. 307 c.c.
Revoca per indegnità dell'adottante.
Quando i fatti previsti dall'
articolo precedente
sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
adozione
revoca
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