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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 309
Art. 309 c.c.
Decorrenza degli effetti della revoca.
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
adozione
revoca
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