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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 31
Art. 31 c.c.
Devoluzione dei beni.
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento [c.c.
21
,
28
] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [c.c.
2964
], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 30
Art. 32
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Argomenti
associazione
atto costitutivo
creditore
fondazione
liquidazione
statuto
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Art. 15 disp. att. c.c.
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