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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 310
Art. 310 c.c.
Cessazione degli effetti dell'adozione. (Abrogato)
[Gli effetti dell'adozione cessano: 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione; 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante; 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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