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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 313
Art. 313 c.c.
Provvedimento del tribunale.
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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tribunale
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