Storico delle modifiche apportate all'articolo 313 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 313 c.c. ( Provvedimento del tribunale.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 313 c.c. Provvedimento del tribunale.
Vigente dal: 01/06/1983 Vigente al: 26/04/2001Testo precedenteProvvedimentodella corte di appelloLa corte,in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura,senza esprimere i motivi, pronunzia in questi termini: si faluogo o nonsi faluogoall'adozione.Testo modificatoProvvedimento del tribunale1. Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
2. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. -
Art. 313 c.c. Provvedimento del tribunale.
Vigente dal: 27/04/2001 Vigente al:Testo precedenteProvvedimento del tribunale1. Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede condecreto motivatodecidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
2. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possonoimpugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello,che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.Testo modificatoProvvedimento del tribunale1. Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
2. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.