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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 314|18
Art. 314|18 c.c.
Revoca dello stato di adottabilità. (Abrogato)
[Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all'articolo
314/7
. Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori. Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero. Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall'articolo
314/13
, sentiti anche i coniugi affidatari. La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all'articolo
314/15
.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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(Abrogato)
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