Storico delle modifiche apportate all'articolo 314|2 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 314|2 c.c. ( Requisiti degli adottanti.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 314|2 c.c. Requisiti degli adottanti.
Vigente dal: 01/06/1983 Vigente al:Testo precedenteRequisiti degli adottanti1. L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
2. L'età degli adottanti deve superare di almeno venti o di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.Testo modificatoRequisiti degli adottanti[abrogato]