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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 314|25
Art. 314|25 c.c.
Impugnativa del decreto di adozione speciale. (Abrogato)
[I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo, alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all'articolo
314/15
e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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(Abrogato)
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