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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 314|26
Art. 314|26 c.c.
Effetti dell'adozione speciale. (Abrogato)
[Per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti. Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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